Con l’ultimo DPCM– firmato il 1 aprile dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, si continueranno ad applicare le disposizioni dettate dai quattro principali DPCM di marzo (datati 8, 9, 11 e 22 marzo 2020). Di seguito un riepilogo delle disposizioni valevoli per l’esercizio veterinario in regime di libera professione:
1. L’attività veterinaria, in quanto “professionale”, non è stata sospesa. Il DPCM 11 marzo 2020 (prorogato al 13 aprile 2020) ha dettato alle attività professionali alcune raccomandazioni, tuttora applicabili:
a) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
b) sanificazione dei luoghi di lavoro
Alle attività produttive d’impresa e a quelle professionali -ove applicabile- è raccomandato:
a) massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
N.B. Le attività professionali non sono state sospese nemmeno dai provvedimenti adottati dalle Regioni a maggior rischio di diffusione del contagio (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna)
2. L’attività veterinaria è stata classificata come servizio essenziale e, in quanto tale, può proseguire durante la crisi pandemica. Il DPCM 22 marzo e il DPCM 25 marzo – prorogati fino al 13 aprile – hanno individuato tramite il Codice Ateco le attività che possono essere esercitate.
Fra queste le attività veterinarie (Codice Ateco 75 -Servizi Veterinari): “cura e controllo della salute del bestiame o degli animali da compagnia, svolte da veterinari in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari, o altro”. Nel dettaglio:
-cura e controllo della salute del bestiame
-cura e controllo della salute degli animali da compagnia
-attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie
-attività svolte presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro.
-attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario
-attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali
-servizi di ambulanza veterinaria
3. Spostamenti in autodichiarazione e trasporti consentiti – Lo svolgimento di attività veterinaria rientra negli spostamenti consentiti per “comprovate esigenze lavorative” su tutto il territorio nazionale, vale a dire”per raggiungere il lavoro presso le attività che non sono state sospese”. (qui il modulo di autodichiarazione)
Il Ministero della Salute fa rientrare nelle deroghe di spostamento “per motivi di salute” anche la salute animale. Scrivono le Direzioni ministeriali DGSAF e DGISAN: “Gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale “. (Circolare DGSAF-DGISAN 12 marzo 2020).
Sono consentiti i trasporti privati di animali da compagnia “solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali”, oppure per rientrare “nel luogo usuale di detenzione” o “per “spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie”. (Circolare DGSAF 18 marzo 2020)
Tutti gli spostamenti di privati cittadini- anche intercomunali- possono assumere carattere di urgenza e necessità, ma dovranno essere pre-concordati con il Medico Veterinario. L’unico che può vagliare i presupposti di indifferibilità dell’assistenza all’animale in cura. “Non è possibile elencare tutti i casi di deroga possibile, ha avvertito la Fnovi: “la professione si mostri in tutta la sua capacità di gestire in modo corretto, basato sulle evidenze scientifiche”.
Che gli spostamenti per esigenze fisiologiche degli animali e per esigenze veterinarie sono da considerare “necessità” è stato asserito anche dalla Polizia di Stato. La mobilità delle attività professionali e delle attività dichiarate essenziali è convalidata anche da una circolare del Ministero dell’Interno.
N.B. Vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.
4. Misure igienico-sanitarie- Le vigenti disposizioni di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale vietano “ogni forma di assembramento” e impongono “il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Il DPCM 8 marzo 2020 (esteso a tutto il territorio nazionale e prorogato fino al 13 aprile) elenca le misure igienico sanitarie da applicare.
a) lavarsi spesso le mani, mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
5. Autorità competente- Spetta al prefetto territorialmente competente l’esecuzione delle misure e il monitoraggio della loro attuazione; ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
6. Indicazioni dalla Fnovi- Coerentemente con le indicazioni del Ministro Roberto Speranza che ha firmato il DPCM 1 aprile 2020, la Fnovi ribadisce che le prestazioni medico veterinarie devono essere erogate esclusivamente se vengono garantite le ormai ben note misure di contenimento della diffusione di COVID-19 (qui le indicazioni Fnovi aggiornate alla proroga al 13 aprile delle misure di contenimento).
(fonte anmvioggi.it)
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